Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1912
Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. 308 parole tolte, 23 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: CONVENZIONE stipulata fra il Ministero della pubblica istruzione ed il comune di Roma per provvedere alla nuova sede del Convitto nazionale maschile «Vittorio Emanuele II» in Roma.
tolto: Regnando Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e per volonta' della nazione, Re d'Italia, oggi 6 (sei) maggio 1912 (millenovecentododici);
tolto: In una sala del palazzo del Ministero della pubblica istruzione in Roma, avanti di me dott. Enrico Vallerini, primo segretario del Ministero suddetto, delegato ai contratti con decreto 15 settembre 1909; ed alla continua presenza dei signori comm. Francesco Coppola, comm. dott. Antenore Cancellieri, direttori capi di divisione del Ministero, testimoni idonei ai sensi di legge ed a me personalmente cogniti, sono comparsi:
tolto: S. E. prof. Luigi Credaro, ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, quale rappresentante dello Stato;
tolto: Gr. uff. Ernesto Nathan, sindaco del comune di Roma, in rappresentanza del Comune stesso, i quali hanno convenuto quanto segue:
tolto: Art. 1.
tolto: Il comune di Roma acquista allo scopo di destinarli all'ampliamento della citta', a senso dell'art. 10 della legge 11 luglio 1907, n. 502, i terreni fabbricabili della superficie approssimativa di mq. 17.500 (metri quadrati diciassettemilacinquecento) situati sulla via Po intestati nel catasto al Convitto nazionale Vittorio Emanuele II ed indicati nella pianta allegata alla presente convenzione (allegato A).
tolto: Il prezzo viene di comune accordo stabilito in ragione di L. 65 (lire sessantacinque) per ogni metro quadrato della superficie che sara' per risultare da misurazione da eseguirsi in contraddittorio.
tolto: Al pagamento della somma occorrente che sara' eseguito entro sei mesi dalla data della legge che approva la presente convenzione il Comune provvedera' col mutuo al quale la Cassa dei depositi e prestiti fu autorizzata con il precitato art. 10 della legge 11 luglio 1907, n. 502.
tolto: Il Comune dichiara di rinunciare ad ogni eventuale diritto di tassa sui terreni fabbricabili per le aree che acquista e che cede.aggiunto: Convenzione-art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1912-06-23;791~art1 · fonte del testo
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