Art. 9
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[1]In tutti i territori e dominii dei due Stati sara' accordata ai bastimenti dell'altro la facolta' di completare il proprio equipaggio per potere continuare il viaggio con marinai arruolati nel paese, sempreche' si conformino alle Leggi locali e che l'arruolamento sia volontario.
[2]Qualora un bastimento di una delle Parti contraenti vorra' completare nei porti del proprio paese il suo equipaggio con marinai sudditi dell'altra Parte contraente, non potra' farlo che in seguito di permesso in iscritto dell'Agente consolare dell'altra Nazione.
Testo in vigore dal 8 febbraio 1872 al 9 maggio 2025
