Art. 1
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1872
Confronto con la versione in vigore dal 8 febbraio 1872 al 9 maggio 2025. 330 parole tolte, 12 parole aggiunte in 16 capoversi.
tolto: VITTORIO EMANUELE II per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
tolto: RE D'ITALIA
tolto: A tutti coloro che le presenti vedranno, salute.
tolto: UnTrattato di commercio e navigazione essendo stato conchiuso tra il Regno d'Italia e la Repubblica di Nicaragua, e dai rispettivi Plenipotenziari sottoscritto a Managua addi' sei di marzo dell'anno mille ottocento sessant'otto,
tolto: Trattato del tenore seguente:
tolto: Sua Maesta' il Re d'Italia e la Repubblica di Nicaragua, nello scopo di agevolare il commercio e la navigazione dei due paesi, hanno creduto conveniente di conchiudere un Trattato di navigazione e commercio, ed hanno nominato a questo oggetto per loro Plenipotenziari:
tolto: Sua Maesta' il Re d'Italia,
tolto: Il signor Don Giuseppe Anfora, Duca di Licignano, Incaricato d'affari e Console generale presso le Repubbliche di centro-America, e
tolto: Sua Eccellenza il Presidente di Nicaragua,
tolto: Il signor Avvocato Don Tommaso Ayon, Ministro di Stato per gli Affari Esteri.
tolto: I quali, dopo aver presentati i loro pieni poteri, e questi trovati in buona e debita forma, hanno convenuto sugli articoli seguenti:
tolto: Art. 1.
tolto: Vi sara' fra i territori e possedimenti delle due Alte Parti contraenti completa ed intera liberta' di commercio e di navigazione.
tolto: I cittadini italiani nel territorio della Repubblica di Nicaragua ed i cittadini nicaraguensi negli Stati di Sua Maesta' il Re d'Italia potranno approdare liberamente e con tutta sicurezza coi loro bastimenti e carichi in tutti quei punti, porti e fiumi d'Italia e di Nicaragua, ai quali sia attualmente o possa essere in avvenire permesso di approdare ai nazionali, entrare nei medesimi, rimanere e risiedere in qualsiasi punto dei detti territori.
tolto: Essi godranno rispettivamente negli Stati e possedimenti dell'altra Parte degli stessi diritti, privilegi, liberta', favori, immunita' ed esenzioni pel loro commercio e navigazione di cui godono e godranno i nazionali, senza dover pagare alcuna maggiore tassa o imposta che quelle pagate dai medesimi, ed assoggettandosi alle Leggi ed ai Regolamenti in vigore.
tolto: Le navi da guerra delle due Potenze saranno trattate nei porti rispettivi come quelle delle Nazioni piu' favorite.aggiunto: Trattato-art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1872-01-25;663~art1 · fonte del testo
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