Art. 18
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[1]I cittadini dell'una e dell'altra Parte avranno libero accesso ai Tribunali di giustizia per far valere o difendere i loro diritti, senza altre condizioni, restrizioni o tasse, all'infuori di quelle imposte ai nazionali. Saranno quindi dispensati dal dare cauzione straniera.
[2]Avranno inoltre la facolta' di eleggere liberamente i loro difensori ed agenti al pari dei nazionali, e di assistere alle udienze, dibattimenti e sentenze dei Tribunali, nelle cause nelle quali fossero interessati, come pure di assistere alle informazioni, esami e deposizioni di testimoni, che possano aver luogo in occasione dei giudizi medesimi, sempreche' le Leggi dei respettivi paesi permettano la pubblicita' di tali atti.
Testo in vigore dal 8 febbraio 1872 al 9 maggio 2025
