Art. 10
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[1]Le navi, mercanzie ed effetti appartenenti ai cittadini di una delle due Parti contraenti, che fossero stati predati da pirati, sia nei limiti della rispettiva giurisdizione, sia nelle acque territoriali d'altro Stato, sia in alto mare, e fossero trasportati e trovati nei porti, fiumi, spiaggie o dominii dell'altra Parte, saranno consegnati ai loro proprietari, mediante il rimborso delle spese occorse per la ripresa.
[2]In questi cui l'azione di rivendicazione dovra' essere promossa nello spazio di due anni innanzi ai Tribunali dalle Parti interessate, che potranno per tal fine farsi rappresentare da procuratori od agenti della loro Nazione.
Testo in vigore dal 8 febbraio 1872 al 9 maggio 2025
