Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 dicembre 1871 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]Saranno esenti dal pagare i diritti di tonnellaggio, di ancoraggio e di spedizione nei porti rispettivi:
[2]1° Le navi che entrate in zavorra ripartiranno in zavorra, da qualunque porto provengano;
[3]2° Le navi che sieno passate da un porto di uno dei due Stati in uno o piu' porti del medesimo Stato, per deporvi in tutto o in parte il loro carico, per prendervelo o completarvelo, ogniqualvolta forniscano la prova di aver gia' pagato i diritti summenzionati;
[4]3° Le navi che entrate col carico in un porto, o volontariamente o pel cattivo tempo, ne usciranno senza aver disposto di tutto o di parte del loro carico o senza averlo ivi completato.
[5]Nessuna nave di uno degli Stati che sia forzata ad entrare in un porto dell'altro si reputera' fare operazioni di commercio se avra' scaricato delle mercanzie semplicemente per restauri, trasbordato il suo carico sopra altra nave in caso d'innavigabilita' della prima, comprato vettovaglie o venduto mercanzie avariate per la riesportazione. E' pero' inteso che ogni porzione di tali merci avariate, destinate ad essere vendute per la consumazione interna, sara' soggetta al pagamento dei relativi diritti di dogana.
Testo in vigore dal 27 dicembre 1871 al 9 maggio 2025
