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Le navi d'Italia che arrivano in un porto degli Stati Uniti, e reciprocamente le navi degli Stati Uniti che arrivano ad un porto d'Italia, possono procedere ad un altro porto dello stesso Stato, ed ivi scaricare quella parte del loro primitivo carico che possono non avere scaricato al porto dove prima arrivarono; e' pero' inteso e convenuto che nessuna disposizione contenuta in questo articolo si applichera' alla navigazione di costa d'ambedue gli Stati, che ciascuna delle due Parti contraenti si riserva esclusivamente per se'.
Testo in vigore dal 27 dicembre 1871 al 9 maggio 2025
