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Nessun altro o maggiore diritto sara' posto sulla importazione in Italia di qualunque articolo, prodotto del suolo o dell'industria degli Stati Uniti, e nessun altro o maggior diritto sara' posto sull'importazione negli Stati Uniti di qualunque articolo, prodotto del suolo o dell'industria dell'Italia, di quelli che devono o dovranno pagarsi sopra identici articoli costituenti il prodotto del suolo e dell'industria di un altro Stato estero, ne' nessun altro o maggior diritto o imposizione sara' posto in uno di questi due Stati sulla esportazione di qualunque articolo in Italia o agli Stati Uniti rispettivamente, di quelli che devono pagarsi sopra gli identici articoli che si esportano ad uno Stato estero; ne' nessuna proibizione sara' posta sull'importazione o esportazione di qualunque articolo, prodotto del suolo o dell'industria d'Italia o degli Stati Uniti, ai o dai territori d'Italia, ai o dai territori degli Stati Uniti, che non sia egualmente estesa a tutte le altre Nazioni.
Testo in vigore dal 27 dicembre 1871 al 9 maggio 2025
