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I cittadini di nessuna delle Parti contraenti saranno sottomessi negli Stati o territori dell' altra a niuno embargo, ne' trattenuti colle loro navi, carichi, mercanzie od effetti per qualunque spedizione militare, ne' per qualsivoglia motivo pubblico o privato, senza che venga accordata agli interessati una indennita' sufficiente, previamente convenuta, quando sia possibile.
Testo in vigore dal 27 dicembre 1871 al 9 maggio 2025
