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[1]I cittadini di ciascuna delle Alte Parti contraenti riceveranno negli Stati e territori dell'altra la piu' costante protezione e sicurezza per le loro persone e proprieta', e godranno a questo riguardo degli stessi diritti e privilegi che sono o saranno accordati ai nazionali, purche' si sottomettano alle condizioni imposte a questi ultimi.
[2]Essi andranno per altro esenti nei loro rispettivi Stati dal servizio militare obbligatorio, si' nell'Esercito che nella Marina, nelle forze regolari, o nella Guardia nazionale o nella Milizia.
[3]Essi saranno pure esenti da ogni uffizio giudiziario o municipale, da ogni contribuzione di sorta in natura o in denaro, che fosse esatta in compenso di servizi personali.
Testo in vigore dal 27 dicembre 1871 al 9 maggio 2025
