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Allo scopo di provvedere efficacemente alla sicurezza dei cittadini e sudditi delle Parti contraenti, esse convengono tra loro che sara' rigorosamente prescritto a tutti i Comandanti delle navi da guerra di ciascuna Parte rispettivamente di astenersi dal far danno o commettere oltraggi sulle persone dei cittadini o sudditi dell'altra, o sulle loro navi o proprieta'; e se i sopraddetti Comandanti agiranno contrariamente a queste disposizioni, saranno severamente puniti e resi responsabili nelle loro persone e proprieta' per la soddisfazione e riparazione dei predetti danni, di qualunque natura essi sieno.
Testo in vigore dal 27 dicembre 1871 al 9 maggio 2025
