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E' convenuto che le disposizioni contenute nel presente Trattato, relative alla visita ed all'esame di una nave, saranno applicabili solo a quelle che navigano senza un convoglio, e nel caso contrario, la dichiarazione verbale del Comandante del convoglio, sulla sua parola d'onore che le navi poste sotto la sua protezione appartengono alla Nazione di cui egli porta la bandiera, e, quando sieno dirette ad un porto nemico, che non hanno contrabbando di guerra, sara' sufficiente.

Testo in vigore dal 27 dicembre 1871 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1871-12-14;565~art19 · fonte del testo

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