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Le Alte Parti contraenti convengono che, verificandosi la sventura di una guerra fra esse, la proprieta' privata dei rispettivi loro cittadini e sudditi, ad eccezione del contrabbando di guerra, sara' in alto mare o in qualsivoglia altro luogo esente da cattura o da confisca per parte delle navi armate o delle forze militari d'ambe le Parti; e' pero' inteso che questa esenzione non si estendera' alle navi ed ai loro carichi che tentino di entrare in un porto bloccato dalle forze navali dell' una o dell'altra Parte.

Testo in vigore dal 27 dicembre 1871 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1871-12-14;565~art12 · fonte del testo

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