Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Gli atti per scrittura privata non autenticata, quelli stipulati in paese estero, e i contratti verbali soggetti alla registrazione entro un termine fisso verranno sottoposti, oltre alla tassa normale, ad una sopratassa eguale all'ammontare della tassa, ognorache' non siano stati registrati entro il termine prescritto.

[2]Questa sopratassa non potra' in verun caso essere minore di lire 10.

[3]La stessa disposizione ha luogo per i testamenti non denunziati entro il termine prescritto dall'art. 76, e per le omesse dichiarazioni dell'avveramento delle condizioni sospensive di cui all'art. 75.

Testo in vigore dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2076~art94 · fonte del testo

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