Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1874
Confronto con la versione in vigore dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010. 162 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Gli eredi, donatari e legatari, che non avranno fatto entro i termini prescritti le denunzie dei beni loro trasmessi per causa di morte, pagheranno a titolo di sopratassa una somma uguale alla meta' della tassa dovuta.
tolto: Questa sopratassa non potra' mai essere minore di lire dieci.
tolto: Per le omissioni nelle denunzie dei trasferimenti per causa di morte sara' applicabile una sovra tassa uguale all'ammontare della tassa dovuta sugli oggetti omessi.
tolto: La stessa pena sara' applicata per la insufficienza constatata nella valutazione dei beni dichiarati, ove essa ecceda i limiti segnati dall'art. 28.
tolto: Tuttavia non avra' luogo il pagamento della pena pecuniaria se, prima della scadenza del termine prescritto per il pagamento della tassa, alle omissioni o insufficienze si supplira' con una seconda dichiarazione.
tolto: I tutori, curatori, esecutori testamentari ed altri amministratori saranno tenuti in proprio al pagamento della sovratassa dovuta per omessa o ritardata denunzia.
tolto: Per le altre sovratasse la loro responsabilita' verso gli amministrati sara' regolata a termini del diritto comune.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2076~art95 · fonte del testo
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