Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1874
Confronto con la versione in vigore dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010. 139 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: I testamenti o qualsiasi atto d'ultima volonta', fatti nello Stato o all'estero e contenenti disposizioni che possono in qualunque modo aver effetto dopo la morte del disponente, saranno denunciati e registrati a cura delle persone obbligate alla denunzia dell'eredita' ed entro i termini stabiliti dall'articolo 79.
tolto: A quest'uopo il Notaio, l'Autorita' giudiziaria o il Capo dell'Ufficio o Archivio pubblico che ritiene il testamento dovra', a richiesta delle parti e sulla esibizione dell'attestato di morte del disponente, presentare all'Ufficio del Registro l'originale del testamento o dell'atto d'ultima volonta' da registrarsi.
tolto: Dovranno pure registrarsi i testamenti revocati o non aventi alcun effetto dopo la morte del disponente quando se ne voglia far uso a termini dell'articolo 74.
tolto: Queste stesse disposizioni si applicano per la registrazione dei processi verbali di deposito dei testamenti olografi e degli atti di ricevimento di testamenti segreti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2076~art76 · fonte del testo
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