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[1]I testamenti o qualsiasi atto d'ultima volonta', fatti nello Stato o all'estero e contenenti disposizioni che possono in qualunque modo aver effetto dopo la morte del disponente, saranno denunciati e registrati a cura delle persone obbligate alla denunzia dell'eredita' ed entro i termini stabiliti dall'articolo 79.

[2]A quest'uopo il Notaio, l'Autorita' giudiziaria o il Capo dell'Ufficio o Archivio pubblico che ritiene il testamento dovra', a richiesta delle parti e sulla esibizione dell'attestato di morte del disponente, presentare all'Ufficio del Registro l'originale del testamento o dell'atto d'ultima volonta' da registrarsi.

[3]Dovranno pure registrarsi i testamenti revocati o non aventi alcun effetto dopo la morte del disponente quando se ne voglia far uso a termini dell'articolo 74.

[4]Queste stesse disposizioni si applicano per la registrazione dei processi verbali di deposito dei testamenti olografi e degli atti di ricevimento di testamenti segreti.

Testo in vigore dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2076~art76 · fonte del testo

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