Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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3 versioni dal 1874
Confronto con la versione in vigore dal 26 luglio 1882 al 16 dicembre 2010. 295 parole tolte, 10 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: La forma di registrazione stabilita nel precedente articolo 65 non e' applicabile:
tolto: 1° Agli originali delle sentenze non definitive e degli altri atti indicati nell'articolo 132 della annessa Tariffa;
tolto: 2° Agli atti d'usciere soggetti a tassa fissa;
tolto: 3° Alle copie o estratti di che nell'articolo 133 della citata Tariffa;
tolto: 4° Ai certificati o dichiarazioni di conformita' e alle autenticazioni designate negli articoli 105 e 106 della Tariffa suddetta.
tolto: Tutti questi atti ricevono la formalita' mediante l'apposizione a ciascuno di essi di marche di registrazione nella forma prescritta.
tolto: Le marche di registrazione per gli atti indicati ai precedenti numeri 1 e 2 saranno applicate in fine dell'atto soggetto a formalita' dal Cancelliere della Corte, Tribunale o Pretura, da cui emana l'atto o a cui l'Usciere e' addetto, e l'atto non potra' rilasciarsi senza la formalita' predetta.
tolto: Tali marche, tosto applicate, dovranno annullarsi dal Cancelliere con la sovrapposizione del bollo di Cancelleria, in modo che parte di esso rimanga impresso sulla marca, e la restante parte sul foglio al quale la marca e' applicata.
tolto: Per gli altri atti designati ai precedenti n. 3 e 4, le marche dovranno applicarsi dai Cancellieri, Notari, Archivisti o altri pubblici Ufficiali autorizzati prima che sia scritto l'atto d'autenticazione o di conformita', o l'atto d'autenticazione delle firme, e saranno annullate facendovi passare sopra due o piu' righe della scrittura che costituisce l'atto o certificato di autenticazione o conformita'.
tolto: Le citazioni e gli atti d'usciere indicati al precedente numero 2 potranno anche essere compilati in carta bollata del valore doppio di quello che e' prescritto per i rispettivi Tribunali innanzi ai quali si fa l'atto, e in tal caso saranno esenti dalla registrazione; ma avranno il semplice visto del Cancelliere apposto a cura dell'Usciere, della Parte o del Procuratore, prima della loro notificazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2076~art72 · fonte del testo
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