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Le persone, i Funzionari e gli Ufficiali tutti indicati dall'articolo precedente dovranno, sotto pena di lire 50, previa richiesta ufficiale e salvi i casi di urgenza, dentro il termine di giorni otto, rilasciare gratuitamente in carta libera, autenticati dalla loro firma e bollo, al Ricevitore del Registro gli estratti dei registri e le copie degli atti da essi rispettivamente custoditi. 6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 24 ottobre 1896, n. 466
6Il Regio Decreto 24 ottobre 1896, n. 466 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate alla pubblicazione del presente decreto: [...] a) per le contravvenzioni in materia di tasse di registro previste dagli articoli 103, 104, 105 (penultimo comma), 106, 107, 110, 113, 115, 116, 117, 118, 147 della legge 13 settembre 1874 n. 2076, e dagli articoli 3, 4 e 6 della legge 14 luglio 1887 n. 4702".
Testo in vigore dal 8 novembre 1896 al 16 dicembre 2010
