Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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3 versioni dal 1874
Confronto con la versione in vigore dal 8 novembre 1896 al 16 dicembre 2010. 190 parole tolte, 10 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: I Notari, i Cancellieri giudiziari e gli Uscieri presenteranno ogni semestre i loro repertori al Ricevitore del Registro del rispettivo Distretto.
tolto: Il Ricevitore apporra' il visto al repertorio, enunciando il numero degli atti iscritti, o dichiarando che non ha avuto luogo alcuna iscrizione.
tolto: La presentazione dei repertori dovra' farsi entro i mesi di gennaio e luglio di ciascun anno, sotto la pena di 5 lire per ogni dieci giorni di ritardo.
tolto: Le diecine di giorni incominciate si considereranno compiute per l'applicazione di detta pena.
tolto: Questa pena sara' applicata ai Notari, ai Cancellieri ed agli Uscieri che se ne renderanno colpevoli, se il ritardo non oltrepassera' il mese.
tolto: Se il ritardo sara' piu' lungo di un mese, il Notaro, il Cancelliere o l'Usciere che se ne rendera' colpevole incorrera' nella pena prescritta pel ritardo di un mese, e potra' inoltre essere sospeso dall'esercizio delle sue funzioni.
tolto: Appena scorso il mese, il Ricevitore del Registro dovra' denunziare il caso al Procuratore del Re, il quale provochera' dall'Autorita' competente l'applicazione della sospensione a chi si rese colpevole del ritardo.
tolto: Il Ricevitore sara' tenuto a rilasciare regolare ricevuta dei repertori che gli verranno consegnati.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2076~art113 · fonte del testo
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