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Le persone, i Funzionari e gli Ufficiali tutti indicati dall'articolo precedente dovranno, sotto pena di lire 50, previa richiesta ufficiale e salvi i casi di urgenza, dentro il termine di giorni otto, rilasciare gratuitamente in carta libera, autenticati dalla loro firma e bollo, al Ricevitore del Registro gli estratti dei registri e le copie degli atti da essi rispettivamente custoditi.
Testo in vigore dal 8 ottobre 1874 al 8 novembre 1896
