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[1]Legge 12 settembre 1874, n. 2076, art. 37.

[2]Nelle permute la tassa sara' applicata alla parte dei beni stabili o mobili permutati che ha maggior valore.

[3]Se fu pattuito conguaglio, la valutazione in questa parte sara' fatta giusta le norme stabilite all'art. 32.

[4]Le permute d'immobili con beni di altra specie saranno soggette alla tassa di trasferimento immobiliare a titolo oneroso sino alla concorrenza del valore degli immobili, e sul maggior valore degli altri beni sara' dovuta la tassa di trasferimento a titolo oneroso secondo la respettiva loro natura.

[5]Ove fossero permutati beni immobili esistenti nello Stato contro beni della stessa natura situati all'estero, e questi fossero di maggior valore, la tassa proporzionale sara' applicata al solo valore dei beni esistenti nello Stato; e per il maggior valore dei beni esistenti all'estero si paghera' la tassa graduale.

Testo in vigore dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art38 · fonte del testo

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