Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1897
Confronto con la versione in vigore dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008. 137 parole tolte, 23 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Legge 12 settembre 1874, n. 2076,art. 37.
tolto: Nelle permute la tassa sara' applicata alla parte dei beni stabili o mobili permutati che ha maggior valore.
tolto: Se fu pattuito conguaglio, la valutazione in questa parte sara' fatta giusta le norme stabilite all'art. 32.
tolto: Le permute d'immobili con beni di altra specie saranno soggette alla tassa di trasferimento immobiliare a titolo oneroso sino alla concorrenza del valore degli immobili, e sul maggior valore degli altri beni sara' dovuta la tassa di trasferimento a titolo oneroso secondo la respettiva loro natura.
tolto: Ove fossero permutati beni immobili esistenti nello Stato contro beni della stessa natura situati all'estero, e questi fossero di maggior valore, la tassa proporzionale sara' applicata al solo valore dei beni esistenti nello Stato; e per il maggior valore dei beni esistenti all'estero si paghera' la tassa graduale.aggiunto: Regolamento-art. 38 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art38 · fonte del testo
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