Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1897
Confronto con la versione in vigore dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008. 165 parole tolte, 23 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Legge 13 settembre 1874, n. 2076,art. 35.
tolto: Le assegnazioni che hanno luogo nelle divisioni di beni mobili o immobili tra comproprietari, non sono considerate traslative della proprieta' dei beni rispettivamente assegnati, ognorache' ciascun condividente riceva una quota che corrisponda ai diritti che realmente gli spettano.
tolto: Parimente non sono considerate traslative di proprieta' le assegnazioni che entro i limiti delle rispettive quote venissero fatte ad un condividente di beni immobili esistenti nell'asse comune, e ad un altro condividente di beni mobili, rendite, crediti e denari che facciano parte dello stesso asse. Trattandosi di divisione di eredita', la disposizione presente e' utilmente invocabile solo quando i mobili, rendite, crediti e denari assegnati risultino denunziati nel loro preciso ammontare per la tassa di successione.
tolto: Se vi ha conguaglio o maggiore assegno anche per mezzo di accollo di debiti comuni in una quota maggiore di quella che sarebbe a carico dell'assegnatario, la tassa sul conguaglio o maggiore assegno sara' percetta con le norme indicate dal precedente art. 35.aggiunto: Regolamento-art. 36 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art36 · fonte del testo
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