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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 36.

[2]Nei pubblici incanti di beni immobili e negli appalti pei quali ammettesi rincaro o nuovo esperimento d'asta, gli offerenti che ottennero la provvisoria aggiudicazione pagheranno per il registro del relativo processo verbale, e dentro cinque giorni dalla data del medesimo, una tassa fissa ed irrepetibile.

[3]La tassa proporzionale della vendita di mobili ed immobili ai pubblici incanti, e quella degli appalti di qualunque specie fatti all'asta pubblica sara' pagata dal compratore che ottenne l'aggiudicazione definitiva, sul prezzo della vendita o dell'appalto risultante dall'ultimo incanto.

[4]In caso di rivendita entro il termine stabilito dall'articolo 694 del codice di procedura civile per inadempimento delle condizioni apposte alla vendita forzata degli immobili all'asta pubblica, o per inadempimento degli obblighi per parte degli aggiudicatari degli appalti, a danno o interesse, la tassa proporzionale sara' applicata alla sola parte del nuovo prezzo che non fosse stata precedentemente tassata.

Testo in vigore dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art37 · fonte del testo

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