Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 aprile 1919 al 1 ottobre 1919. Leggi il testo vigente →

[1]Leggi 25 gennaio 1885, numeri 2888-89 art. 5 (testo unico, art. 29).

[2]Godranno dell'aumento del quinto della pensione i militari graduati di truppa, che abbiano compiuto dodici anni di servizio effettivo nello stesso grado.

[3]I marescialli d'alloggio dei reali carabinieri, i quali contino sei anni di servizio nel loro grado e venti di permanenza nella loro arma, come pure i macchinisti di 1ª e 2ª classe, ed i nocchieri di 1ª classe ed altri pareggiati a quest'ultimo grado e classe, del corpo reale equipaggi, che contino sei anni di servizio nel loro grado e classe, avranno diritto all'aumento di due quinti della pensione.

[4]Questi aumenti possono essere computati al disopra del massimo fissato dalla tabella. 12 13 14 15 21

Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 luglio 1911, n. 690

12

La L. 6 luglio 1911, n. 690 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Sono aboliti, per i sottufficiali, gli aumenti della pensione stabiliti dall'art. 90 del testo unico delle leggi sulle pensioni approvate con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70". Ha inoltre disposto (con l'art.28, comma 1) che "I sottufficiali ed i militari di truppa che, alla entrata in vigore della presente legge, abbiano compiuto il 29° anno di servizio, dovranno essere collocati a riposo dopo un anno, ed avranno diritto ad una pensione pari ai sette decimi dell'assegno goduto nell'ultimo anno".

L. 6 luglio 1911, n. 683

13

La L. 6 luglio 1911, n. 683 ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che "E' abolito, per i sottufficiali, l'aumento del quinto della pensione stabilito dall'art. 90 del testo unico delle leggi sulle pensioni approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, per i graduati di truppa che abbiano compiuto dodici anni di servizio effettivo nello stesso grado".

Regio Decreto 17 novembre 1912, n. 1329

14

Il Regio Decreto 17 novembre 1912, n. 1329 ha disposto (con l'art. 30, comma 1) che "E' abolito, per i sottufficiali, l'aumento del quinto della pensione stabilito dall'art. 90 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, per graduati di truppa che abbiano compiuto dodici anni di servizio effettivo nello stessa grado".

L. 6 luglio 1911, n. 690 come modificata dalla L. 31 maggio 1913, n. 596

15

La L. 6 luglio 1911, n. 690 come modificata dalla L. 31 maggio 1913, n. 596, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sono aboliti, per i sottufficiali, gli aumenti della pensione stabiliti dall'art. 90 del testo unico delle leggi sulle pensioni approvate con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70 e per i sottufficiali e militari di truppa che liquideranno la pensione in base alla presente legge e' abolito anche l'aumento del quinto di cui all'art. 63 dello stesso testo unico". La L. 31 maggio 1913, n. 596, nel modificare l'art. 11, comma 1 della L. 6 luglio 1911, n. 690 ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 6 luglio 1911, n. 690.

21

Il D.L. Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 494, convertito senza modificazioni dalla L. 21 marzo 1926, n. 597 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Sono aboliti, pei sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali che liquideranno la pensione in base al presente decreto, gli aumenti stabiliti dall'art. 90 del testo unico delle leggi sulle pensioni approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, nonche' l'aumento del quinto di cui all'art. 63 dello stesso testo unico".

Testo in vigore dal 9 aprile 1919 al 1 ottobre 1919

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 aprile 1919

Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 1913 al 9 aprile 1919.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 494, convertito senza modificazioni dalla L. 21 marzo 1926, n. 597 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Sono aboliti, pei sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali che liquideranno la pensione in base al presente decreto, gli aumenti stabiliti dall'art. 90 del testo unico delle leggi sulle pensioni approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, nonche' l'aumento del quinto di cui all'art. 63 dello stesso testo unico".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art90 · fonte del testo

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