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[1]Leggi 25 gennaio 1885, numeri 2888-89 art. 5 (testo unico, art. 29).

[2]Godranno dell'aumento del quinto della pensione i militari graduati di truppa, che abbiano compiuto dodici anni di servizio effettivo nello stesso grado.

[3]I marescialli d'alloggio dei reali carabinieri, i quali contino sei anni di servizio nel loro grado e venti di permanenza nella loro arma, come pure i macchinisti di 1ª e 2ª classe, ed i nocchieri di 1ª classe ed altri pareggiati a quest'ultimo grado e classe, del corpo reale equipaggi, che contino sei anni di servizio nel loro grado e classe, avranno diritto all'aumento di due quinti della pensione.

[4]Questi aumenti possono essere computati al disopra del massimo fissato dalla tabella.

Testo in vigore dal 23 marzo 1895 al 30 luglio 1911

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art90 · fonte del testo

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