Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 luglio 1911 al 1 agosto 1911. Leggi il testo vigente →

[1]Leggi 25 gennaio 1885, numeri 2888-89 art. 5 (testo unico, art. 29).

[2]Godranno dell'aumento del quinto della pensione i militari graduati di truppa, che abbiano compiuto dodici anni di servizio effettivo nello stesso grado.

[3]I marescialli d'alloggio dei reali carabinieri, i quali contino sei anni di servizio nel loro grado e venti di permanenza nella loro arma, come pure i macchinisti di 1ª e 2ª classe, ed i nocchieri di 1ª classe ed altri pareggiati a quest'ultimo grado e classe, del corpo reale equipaggi, che contino sei anni di servizio nel loro grado e classe, avranno diritto all'aumento di due quinti della pensione.

[4]Questi aumenti possono essere computati al disopra del massimo fissato dalla tabella. 12

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 luglio 1911, n. 690

12

La L. 6 luglio 1911, n. 690 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Sono aboliti, per i sottufficiali, gli aumenti della pensione stabiliti dall'art. 90 del testo unico delle leggi sulle pensioni approvate con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70". Ha inoltre disposto (con l'art.28, comma 1) che "I sottufficiali ed i militari di truppa che, alla entrata in vigore della presente legge, abbiano compiuto il 29° anno di servizio, dovranno essere collocati a riposo dopo un anno, ed avranno diritto ad una pensione pari ai sette decimi dell'assegno goduto nell'ultimo anno".

Testo in vigore dal 30 luglio 1911 al 1 agosto 1911

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 luglio 1911

Confronto con la versione in vigore dal 23 marzo 1895 al 30 luglio 1911.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 6 luglio 1911, n. 690

    La L. 6 luglio 1911, n. 690 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Sono aboliti, per i sottufficiali, gli aumenti della pensione stabiliti dall'art. 90 del testo unico delle leggi sulle pensioni approvate con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70". Ha inoltre disposto (con l'art.28, comma 1) che "I sottufficiali ed i militari di truppa che, alla entrata in vigore della presente legge, abbiano compiuto il 29° anno di servizio, dovranno essere collocati a riposo dopo un anno, ed avranno diritto ad una pensione pari ai sette decimi dell'assegno goduto nell'ultimo anno".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art90 · fonte del testo

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