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[1]Legge 15 giugno 1893, art. 13.

[2]Lo stipendio medio che servira' di base alla liquidazione della pensione od assegno all'ufficiale che cessa dalla posizione ausiliaria per passare a riposo, sara' eguale allo stipendio medio che servi' di base alla liquidazione in occasione del suo passaggio dal servizio attivo all'ausiliario, tranne i casi nei quali per espressa disposizione di legge competa, all'ufficiale, la liquidazione sopra uno stipendio superiore.

Testo in vigore dal 23 marzo 1895 al 18 agosto 1906

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art87 · fonte del testo

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