Articolo abrogato dal d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092.
Abrogato dal 24 maggio 1974
Articolo abrogato dal d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092.
Abrogato dal 24 maggio 1974
L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, lett. c) del r.d.-l. 27 luglio 1934, n. 1340, convertito con modificazioni nella legge 16 maggio 1935, n. 834 - in relazione all'art. 11 dello stesso decreto ed agli artt. 3 del d. luog.le 20 maggio 1917, n. 876 e 100, primo comma, del r.d. 21 febbraio 1895, n. 70 - nonché dell'art. 67, secondo e quinto co…
Art. 3 cost. · Art. 67 Che approva il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
7 versioni dal 1895
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1924 al 24 maggio 1974. 208 parole tolte, 15 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Leggi 9 ottobre 1873, n. 1608, e 23 giugno 1877, n. 3915 (testo unico,art. 33).aggiunto: Testo unico-art. 67
tolto: Sono computati come servizio effettivo, agli effetti del collocamento in posizione ausiliaria, a riposo od in riforma:
tolto: a) sei anni antecedenti al conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, all'ufficiale del corpo sanitario militare;
tolto: b) tre o quattro anni antecedenti al conseguimento della laurea in zooiatria, all'ufficiale del corpo veterinario militare, a seconda della durata legale del corso universitario effettivamente seguito;
tolto: c) tre anni antecedenti alla nomina a sottotenente di artiglieria o del genio all'ufficiale che sia stato assunto in servizio con tale grado senza aver frequentato o avendo frequentato soltanto in parte i corsi dell'Accademia militare, comprendendosi nel computo dei detti tre anni quel tempo qualsiasi che abbia passato ai corsi dell'Accademia militare.
tolto: d) cinque anni antecedenti al conseguimento della laurea, per gli ufficiali nominati sottotenenti del genio in seguito a concorso indetto esclusivamente tra laureati in ingegneria.
tolto: Tali periodi non possono decorrere da eta' inferiore ai diciassette anni.
tolto: I servizi militari, che gli stessi ufficiali avessero effettivamente prestati anteriormente al conseguimento delle lauree dianzi accennate o alla nomina a sottotenente di artiglieria o del genio, non sono computati, a meno di rinunciare al calcolo dei sei o tre anni sopraddetti.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 DICEMBRE 1973, N. 1092
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art67 · fonte del testo
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