Articolo abrogato dal d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092.
Abrogato dal 24 maggio 1974
Articolo abrogato dal d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092.
Abrogato dal 24 maggio 1974
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8 versioni dal 1895
Confronto con la versione in vigore dal 2 settembre 1926 al 24 maggio 1974. 363 parole tolte, 15 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Legge 15 giugno 1893,art. 13.aggiunto: Testo unico-art. 87
tolto: Lo stipendio medio che servira' di base alla liquidazione della pensione od assegno all'ufficiale che cessa dalla posizione ausiliaria per passare a riposo, sara' eguale allo stipendio medio che servi' di base alla liquidazione in occasione del suo passaggio dal servizio attivo all'ausiliario, tranne i casi nei quali per espressa disposizione di legge competa, all'ufficiale, la liquidazione sopra uno stipendio superiore.
tolto: Pero' agli ufficiali che durante la posizione ausiliaria siano stati richiamati in servizio temporaneo, per un periodo di tempo superiore ai sei mesi, passando a riposo, la liquidazione della loro pensione definitiva verra' fatta con le norme dei precedenti articoli 85 e 86 e sulla media degli assegni e della pensione provvisoria complessivamente goduti durante il richiamo.
tolto: Ai tenenti verra' altresi' concesso il quinquennio di favore stabilito dal secondo capoverso dell'art. 6 della legge 3 luglio 1904, n. 302.
tolto: Gli ufficiali dell'esercito attivo permanente che vengono collocati in posizione di servizio ausiliario, in applicazione dei limiti di eta' stabiliti dall'art. 8 della legge sull'avanzamento, non potranno essere collocati a riposo, eccetto il caso di motivi disciplinari o di salute, fino a che non abbiano raggiunto il diritto al massimo della pensione stabilita pel grado col quale furono collocati nella predetta posizione di servizio ausiliario. L'obbligo di mantenerli a tale scopo nella posizione di servizio ausiliario pero' e' limitato ad otto anni.
tolto: Anche gli ufficiali esclusi definitivamente dall'avanzamento, pur conservando la idoneita' pel grado del quale sono rivestiti, potranno essere collocati in posizione ausiliaria (o direttamente o pel tramite del congedo provvisorio in dipendenza delle proprie condizioni di eta' e di servizio) e trattenuti in tale posizione fino a che abbiano raggiunto il diritto al massimo della pensione stabilita per il loro grado, sempre pero' per non piu' di otto anni.
tolto: Il servizio per richiamo, in occasione della guerra, prestato durante il periodo dal 24 maggio 1915, al 31 ottobre 1920, dagli ufficiali appartenenti alla posizione ausiliaria, e' valido a tutti gli effetti della pensione anche per la riversibilita' della pensione a favore delle loro vedove ed orfani come continuazione di quello precedentemente prestato, e da' diritto a nuova liquidazione di assegno all'atto del ricollocamento in congedo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 DICEMBRE 1973, N. 1092
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art87 · fonte del testo
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