Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 luglio 1909 al 29 luglio 1910. Leggi il testo vigente →

[1]Leggi 9 ottobre 1873, n. 1608, e 23 giugno 1877, n. 3915 (testo unico, art. 33).

[2]Sono computati come servizio effettivo, agli effetti del collocamento in posizione ausiliaria, a riposo od in riforma:

  • a)sei anni antecedenti al conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, all'ufficiale del corpo sanitario militare;
  • b)tre anni antecedenti al conseguimento della laurea in zooiatria, all'ufficiale del corpo veterinario militare;
  • c)tre anni antecedenti alla nomina a sottotenente di artiglieria o del genio all'ufficiale che sia stato assunto in servizio con tale grado senza aver frequentato o avendo frequentato soltanto in parte i corsi dell'Accademia militare, comprendendosi nel computo dei detti tre anni quel tempo qualsiasi che abbia passato ai corsi dell'Accademia militare.

[3]Tali periodi di sei o di tre anni non possono decorrere che dall'eta' di 17 anni.

[4]I servizi militari, che gli stessi ufficiali avessero effettivamente prestati anteriormente al conseguimento delle lauree dianzi accennate o alla nomina a sottotenente di artiglieria o del genio, non sono computati, a meno di rinunciare al calcolo dei sei o tre anni sopraddetti. 9

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 giugno 1909, n. 375

9

La L. 27 giugno 1909, n. 375 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per quanto riguarda gli ufficiali della R. marina, l'art. 67 del citato testo unico e' modificato come segue: Sono computati come servizio effettivo agli effetti del collocamento in posizione ausiliaria, a riposo od in riforma: a) sei anni antecedenti al conseguimento della laurea in medicina e chirurgia all'ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo; b) cinque anni antecedenti al conseguimento della laurea di ingegneria agli ufficiali del Corpo del genio navale; c) due anni antecedenti al conseguimento della licenza delle Facolta' fisico-matematiche agli ufficiali della R. marina che furono ammessi alla R. Accademia navale subordinatamente alle condizioni del possesso del titolo suddetto. Tali periodi di sei, cinque e due anni non possono decorrere che dall'eta' di 17 anni. I servizi militari che gli ufficiali indicati nei comma a), b) e c) avessero effettivamente prestati anteriormente al conseguimento dei titoli di studio dianzi accennati, non sono computati, a meno di rinunciare all'intero calcolo degli anni sopradetti". Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge sono applicabili solo agli ufficiali della R. marina che alla data della sua promulgazione si troveranno: 1° in servizio attivo permanente, in aspettativa, in disponibilita'; 2° in posizione di servizio ausiliario".

Testo in vigore dal 15 luglio 1909 al 29 luglio 1910

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 luglio 1909

Confronto con la versione in vigore dal 4 agosto 1907 al 15 luglio 1909.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 giugno 1909, n. 375

    La L. 27 giugno 1909, n. 375 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per quanto riguarda gli ufficiali della R. marina, l'art. 67 del citato testo unico e' modificato come segue: Sono computati come servizio effettivo agli effetti del collocamento in posizione ausiliaria, a riposo od in riforma: a) sei anni antecedenti al conseguimento della laurea in medicina e chirurgia all'ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo; b) cinque anni antecedenti al conseguimento della laurea di ingegneria agli ufficiali del Corpo del genio navale; c) due anni antecedenti al conseguimento della licenza delle Facolta' fisico-matematiche agli ufficiali della R. marina che furono ammessi alla R. Accademia navale subordinatamente alle condizioni del possesso del titolo suddetto. Tali periodi di sei, cinque e due anni non possono decorrere che dall'eta' di 17 anni. I servizi militari che gli ufficiali indicati nei comma a), b) e c) avessero effettivamente prestati anteriormente al conseguimento dei titoli di studio dianzi accennati, non sono computati, a meno di rinunciare all'intero calcolo degli anni sopradetti". Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge sono applicabili solo agli ufficiali della R. marina che alla data della sua promulgazione si troveranno: 1° in servizio attivo permanente, in aspettativa, in disponibilita'; 2° in posizione di servizio ausiliario".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art67 · fonte del testo

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