Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 luglio 1967 al 24 maggio 1974. Leggi il testo vigente →

[1]Legge 27 giugno 1850, art. 17; legge 20 giugno 1851, art. 18 (testo unico, art. 34).

[2]Non e' computato nel servizio:

[3]1° il tempo scorso dal giorno in cui l'individuo e' collocato a riposo, od altrimenti cessa dal servizio militare, sino al giorno della sua riammissione;

[4]2° il servizio prestato anteriormente alla surrogazione, quando sia trascorso piu' di un anno dal giorno della cessazione dal servizio a quello della riammissione nella qualita' di surrogato ordinario;

[5]3° il servizio prestato anteriormente alla diserzione;

[6]4° il tempo di pena ed il tempo passato in aspettazione di giudizio seguito da condanna;50

[7]5° il tempo passato nella seconda classe delle compagnie di disciplina di punizione;

[8]Legge 27 giugno 1850, art. 39; legge 20 giugno 1851, art. 42; Cod. pen. eserc., art. 17; Cod. pen. mar., art. 16 (testo unico, art. 63).

[9]6° il servizio militare prestato prima della condanna che trasse con se' la degradazione.50

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

50

La Corte Costituzionale con sentenza 15 giugno -3 luglio 1967, n. 78 (in G.U. 1ª s.s. 08/07/1967, n. 170) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale delle seguenti disposizioni, limitatamente alla parte in cui i diritti ai trattamenti economici dei quali prevedono la perdita traggono titolo da un rapporto di lavoro: [...] 1) art. 54, n. 4 - limitatamente alle parole "ed il tempo passato in aspettazione di giudizio seguito da condanna" -, e art. 54, n. 6, del T.U. delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R.D. 21 febbraio 1895, n. 70".

Testo in vigore dal 9 luglio 1967 al 24 maggio 1974

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 137/1976

    Altra decisione
    26 maggio 1976

    ordina la restituzione degli atti al giudice a quo. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1976. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO…

    Art. 54 Che approva il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari · Art. 36 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 78/1967

    Illegittimità dichiarata
    3 luglio 1967

    dichiara l'illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni, limitatamente alla parte in cui i diritti ai trattamenti economici dei quali prevedono la perdita traggono titolo da un rapporto di lavoro: 1) art. 54, n. 4 - limitatamente alle parole "ed il tempo passato in aspettazione di giudizio seguito da condanna" - , e art. 54, n. 6, del T.U. delle leggi sulle pensioni c…

    Art. 54 Che approva il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari · Art. 183 Che approva il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari · Art. 28 Codici penali militari di pace e di guerra

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 luglio 1967

Confronto con la versione in vigore dal 23 marzo 1895 al 9 luglio 1967.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 15 giugno -3 luglio 1967, n. 78 (in G.U. 1ª s.s. 08/07/1967, n. 170) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale delle seguenti disposizioni, limitatamente alla parte in cui i diritti ai trattamenti economici dei quali prevedono la perdita traggono titolo da un rapporto di lavoro: [...] 1) art. 54, n. 4 - limitatamente alle parole "ed il tempo passato in aspettazione di giudizio seguito da condanna" -, e art. 54, n. 6, del T.U. delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R.D. 21 febbraio 1895, n. 70".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art54 · fonte del testo

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