Articolo abrogato dal d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092.
Abrogato dal 24 maggio 1974
Articolo abrogato dal d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092.
Abrogato dal 24 maggio 1974
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
ordina la restituzione degli atti al giudice a quo. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1976. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO…
Art. 36 cost. · Art. 54 Che approva il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari · Art. 254 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 256 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato
dichiara l'illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni, limitatamente alla parte in cui i diritti ai trattamenti economici dei quali prevedono la perdita traggono titolo da un rapporto di lavoro: 1) art. 54, n. 4 - limitatamente alle parole "ed il tempo passato in aspettazione di giudizio seguito da condanna" - , e art. 54, n. 6, del T.U. delle leggi sulle pensioni c…
Art. 28 c.p. · Art. 54 Che approva il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari · Art. 183 Che approva il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari · Art. 1 Che approva il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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3 versioni dal 1895
Confronto con la versione in vigore dal 9 luglio 1967 al 24 maggio 1974. 151 parole tolte, 15 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Legge 27 giugno 1850, art. 17; legge 20 giugno 1851, art. 18 (testo unico,art. 34).aggiunto: Testo unico-art. 54
tolto: Non e' computato nel servizio:
tolto: 1° il tempo scorso dal giorno in cui l'individuo e' collocato a riposo, od altrimenti cessa dal servizio militare, sino al giorno della sua riammissione;
tolto: 2° il servizio prestato anteriormente alla surrogazione, quando sia trascorso piu' di un anno dal giorno della cessazione dal servizio a quello della riammissione nella qualita' di surrogato ordinario;
tolto: 3° il servizio prestato anteriormente alla diserzione;
tolto: 4° il tempo di pena ed il tempo passato in aspettazione di giudizio seguito da condanna;
tolto: 5° il tempo passato nella seconda classe delle compagnie di disciplina di punizione;
tolto: Legge 27 giugno 1850, art. 39; legge 20 giugno 1851, art. 42; Cod. pen. eserc., art. 17; Cod. pen. mar., art. 16 (testo unico, art. 63).
tolto: 6° il servizio militare prestato prima della condanna che trasse con se' la degradazione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 DICEMBRE 1973, N. 1092
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art54 · fonte del testo
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