Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 luglio 1904 al 15 maggio 1906. Leggi il testo vigente →

[1]Legge 27 giugno 1850, ert. 32; legge 20 giugno 1851, articolo 33 (testo unico, articolo 53).

[2]Se un militare figlio ed unico sostegno di un cieco, o di un quinquagenario o di padre o madre vedovi, venisse a morte per le cagioni indicate all'articolo 119, i genitori avranno diritto alla pensione stessa che e' assegnata alla vedova, sempre che il militare non abbia lasciato vedova o figli.

[3]Se il militare morto per le cagioni suindicate fosse fratello ed unico sostegno di orfani e sorelle nubili minorenni, avranno questi diritto al trattamento fissato dagli articoli 119, 120 e 121 pei figli orfani di militari.

[4]3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 3 luglio 1904, n. 318

3

La L. 3 luglio 1904, n. 318 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 123 e 140 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, sono estese agli agenti di custodia delle Carceri e al personale di sorveglianza e disciplina dei Riformatori governativi".

Testo in vigore dal 28 luglio 1904 al 15 maggio 1906

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 7/1989

    Questione inammissibile
    18 gennaio 1989

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 123 del T.U. della legge sulle pensioni civili e militari, approvato con r.d. 21 febbraio 1895 n. 70, modificato dall'articolo unico della l. 19 aprile 1906 n. 135; 12, comma sesto, l. 15 febbraio 1958 n. 46; 83 del vigente T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civ…

    Art. 123 Che approva il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 12 Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 luglio 1904

Confronto con la versione in vigore dal 23 marzo 1895 al 28 luglio 1904.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 3 luglio 1904, n. 318

    La L. 3 luglio 1904, n. 318 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 123 e 140 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, sono estese agli agenti di custodia delle Carceri e al personale di sorveglianza e disciplina dei Riformatori governativi".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art123 · fonte del testo

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