Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 dicembre 1916 al 1 gennaio 1924. Leggi il testo vigente →

[1]Legge 27 giugno 1850, ert. 32; legge 20 giugno 1851, articolo 33 (testo unico, articolo 53).

[2]Se un militare, figlio ed unico sostegno di un cieco o di un quinquagenario, o di padre o madre vedovi venisse a morte per le ragioni indicate all'art. 119, senza lasciare vedova o figli, i genitori avranno diritto alla pensione stessa che e' assegnata alla vedova. Se i genitori saranno tutti e due viventi all'atto in cui sorge il diritto alla pensione, questa, in caso di decesso dell'uno, si consolida nel superstite.

[3]Se il militare morto per le ragioni suindicate fosse fratello ed unico sostegno di orfani e sorelle nubili minorenni, avranno questi diritto al trattamento fissato dagli articoli 119, 120, 121 per i figli orfani di militari e in caso di decesso di alcuno di essi, la parte di questo e' riversibile ai superstiti o al superstite che si trovi nelle condizioni sopracitate.

[4]318

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 3 luglio 1904, n. 318

3

La L. 3 luglio 1904, n. 318 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 123 e 140 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, sono estese agli agenti di custodia delle Carceri e al personale di sorveglianza e disciplina dei Riformatori governativi".

Decreto Luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1598

18

Il Decreto Luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1598 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "La pensione di cui all'art. 123 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, ed alle successive modificazioni, e' concessa anche quando il militare morto a causa della guerra risulti il necessario e principale sostegno degli aventi diritto sotto l'osservanza delle altre condizioni prescritte". Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le precedenti disposizioni avranno effetto dal 24 maggio 1915 tranne quella dell'art. 1, che sara' applicabile soltanto a favore di vedove passate a nuovo matrimonio non prima del decimoquinto giorno dalla pubblicazione del presente decreto e salvo le altre eccezioni espressamente stabilite".

Testo in vigore dal 13 dicembre 1916 al 1 gennaio 1924

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 7/1989

    Questione inammissibile
    18 gennaio 1989

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 123 del T.U. della legge sulle pensioni civili e militari, approvato con r.d. 21 febbraio 1895 n. 70, modificato dall'articolo unico della l. 19 aprile 1906 n. 135; 12, comma sesto, l. 15 febbraio 1958 n. 46; 83 del vigente T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civ…

    Art. 123 Che approva il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 12 Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 dicembre 1916

Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 1906 al 13 dicembre 1916.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto Luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1598

    Il Decreto Luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1598 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "La pensione di cui all'art. 123 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, ed alle successive modificazioni, e' concessa anche quando il militare morto a causa della guerra risulti il necessario e principale sostegno degli aventi diritto sotto l'osservanza delle altre condizioni prescritte". Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le precedenti disposizioni avranno effetto dal 24 maggio 1915 tranne quella dell'art. 1, che sara' applicabile soltanto a favore di vedove passate a nuovo matrimonio non prima del decimoquinto giorno dalla pubblicazione del presente decreto e salvo le altre eccezioni espressamente stabilite".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art123 · fonte del testo

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