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[1]Sono soggetti alla leva marittima: I cittadini del Regno i quali, per lo spazio di quattro mesi, abbiano, dopo compiuta l'eta' di 10 anni, fatto parte del personale di coperta, di macchina o di camera, di nave nazionale od estera di qualsiasi portata, sul mare o sui laghi. ((2. Coloro che per lo spazio di quattro mesi, abbiano, dopo compiuta l'eta' di dieci anni, esercitata la pesca all'estero od in alto mare o costiera, nei porti, nei laghi e nelle lagune, oppure il mestiere di barcaiuolo o battellante di porti, spiaggie, laghi e lagune, sotto qualsiasi denominazione.

[2]Sono pero' esclusi dalla leva marittima i gondolieri di Venezia addetti ai servizi dei privati e traghetti interni della citta', quando, per altri motivi, non debbano esservi soggetti)) Coloro che per lo spazio di sei mesi, abbiano esercitato il mestiere di maestro d'ascia, o calafato, o carpentiere di galleggianti di mare, laghi o lagune, oppure che a quattro mesi di esercizio in quelle arti aggiungano un mese di navigazione. Gli operai addetti alle costruzioni di navi, agli armamenti navali guerreschi ovvero a costruzioni o riparazioni di macchine, caldaie o macchinari ausiliari di navi, o a costruzioni elettromeccaniche od aereonautiche navali, i quali soddisfacciano alle condizioni di esercizio stabilite nel precedente n. 3. I fuochisti ed altri individui impiegati, sotto qualsiasi titolo, per lo spazio di sei mesi, in servizio di apparecchi generatori o motori dei galleggianti in mare, sui laghi o sulle lagune. I radiotelegrafisti navali. Coloro che al momento della chiamata alla leva di terra della propria classe abbiano ottenuto dalla scuola navale superiore la laurea di ingegnere navale o dagli Istituti nautici la licenza di capitano marittimo, costruttore navale o macchinista navale, come pure quelli che nel tempo sopraindicato si trovino regolarmente inscritti al 2° anno della detta scuola navale superiore o Istituti nautici.

[3]5

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1916, n. 190

3

Il Decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1916, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per l'inscrizione nelle liste di leva marittima, il periodo di quattro mesi di esercizio della pesca costiera nei porti, nei laghi o nelle lagune, e del mestiere di barcaiolo o battellante di porti, spiaggie, laghi o lagune di cui all'art. 3, n. 1, del testo unico delle leggi sulla leva marittima approvato con R. decreto 16 dicembre 1888, n. 5860, e' temporaneamente portato a sei mesi". Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che la suindicata modifica avra' effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Decreto Luogotenenziale 21 marzo 1918, n. 427

5

Il Decreto Luogotenenziale 21 marzo 1918, n. 427 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica avra' decorrenza dalla data della pubblicazione del relativo decreto.

Testo in vigore dal 27 maggio 1919 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 maggio 1919

Confronto con la versione in vigore dal 28 aprile 1918 al 27 maggio 1919. 11 parole tolte, 12 parole aggiunte in 2 capoversi.

… camera, di nave nazionale od estera di qualsiasi portata, sul mare o sui laghi. tolto: Coloro che, aggiunto: 2. Coloro che per lo spazio di tolto: sei aggiunto: quattro mesi, abbiano, dopo compiuta l'eta' di tolto: 10 aggiunto: dieci anni, esercitata la pesca all'estero od in alto maretolto: , aggiunto: o costiera, nei porti, nei laghi tolto: o aggiunto: e nelle lagune, oppure il mestiere di tolto: barcaiolo aggiunto: barcaiuolo o battellante di porti, tolto: spiagge, laghi o aggiunto: spiaggie, laghi e lagune, sotto qualsiasi denominazione.

Sono pero' esclusi dalla leva marittima i gondolieri di Venezia addetti ai servizi dei privati tolto: od a aggiunto: e traghetti interni della citta', quando, per altri motivi, non debbano esservi soggettitolto: . Coloro che per lo spazio di sei mesi, abbiano esercitato il mestiere di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-12-16;5860~art3 · fonte del testo

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