Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 aprile 1918 al 27 maggio 1919. Leggi il testo vigente →

[1]((Sono soggetti alla leva marittima: I cittadini del Regno i quali, per lo spazio di quattro mesi, abbiano, dopo compiuta l'eta' di 10 anni, fatto parte del personale di coperta, di macchina o di camera, di nave nazionale od estera di qualsiasi portata, sul mare o sui laghi. Coloro che, per lo spazio di sei mesi, abbiano, dopo compiuta l'eta' di 10 anni, esercitata la pesca all'estero od in alto mare, costiera, nei porti, nei laghi o nelle lagune, oppure il mestiere di barcaiolo o battellante di porti, spiagge, laghi o lagune, sotto qualsiasi denominazione.

[2]Sono pero' esclusi dalla leva marittima i gondolieri di Venezia addetti ai servizi dei privati od a traghetti interni della citta', quando, per altri motivi, non debbano esservi soggetti. Coloro che per lo spazio di sei mesi, abbiano esercitato il mestiere di maestro d'ascia, o calafato, o carpentiere di galleggianti di mare, laghi o lagune, oppure che a quattro mesi di esercizio in quelle arti aggiungano un mese di navigazione. Gli operai addetti alle costruzioni di navi, agli armamenti navali guerreschi ovvero a costruzioni o riparazioni di macchine, caldaie o macchinari ausiliari di navi, o a costruzioni elettromeccaniche od aereonautiche navali, i quali soddisfacciano alle condizioni di esercizio stabilite nel precedente n. 3. I fuochisti ed altri individui impiegati, sotto qualsiasi titolo, per lo spazio di sei mesi, in servizio di apparecchi generatori o motori dei galleggianti in mare, sui laghi o sulle lagune. I radiotelegrafisti navali. Coloro che al momento della chiamata alla leva di terra della propria classe abbiano ottenuto dalla scuola navale superiore la laurea di ingegnere navale o dagli Istituti nautici la licenza di capitano marittimo, costruttore navale o macchinista navale, come pure quelli che nel tempo sopraindicato si trovino regolarmente inscritti al 2° anno della detta scuola navale superiore o Istituti nautici)).

[3]5

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1916, n. 190

3

Il Decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1916, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per l'inscrizione nelle liste di leva marittima, il periodo di quattro mesi di esercizio della pesca costiera nei porti, nei laghi o nelle lagune, e del mestiere di barcaiolo o battellante di porti, spiaggie, laghi o lagune di cui all'art. 3, n. 1, del testo unico delle leggi sulla leva marittima approvato con R. decreto 16 dicembre 1888, n. 5860, e' temporaneamente portato a sei mesi". Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che la suindicata modifica avra' effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Decreto Luogotenenziale 21 marzo 1918, n. 427

5

Il Decreto Luogotenenziale 21 marzo 1918, n. 427 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica avra' decorrenza dalla data della pubblicazione del relativo decreto.

Testo in vigore dal 28 aprile 1918 al 27 maggio 1919

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 aprile 1918

Confronto con la versione in vigore dal 15 marzo 1916 al 28 aprile 1918. 81 parole tolte, 117 parole aggiunte in 2 capoversi.

Sono soggetti alla leva marittima: I cittadini del Regno i quali, per lo spazio di quattro mesi, abbiano, dopo compiuta l'eta' di 10 anni, tolto: esercitata la navigazione aggiunto: fatto parte del personale di coperta, di macchina o di camera, di nave nazionale od estera di qualsiasi portata, sul mare o sui laghitolto: , ovveroaggiunto: . Coloro che, per lo spazio di sei mesi, abbiano, dopo compiuta l'eta' di 10 anni, esercitata la pesca all'estero od in alto mare, costiera, nei porti, nei laghi o nelle lagunetolto: ;aggiunto: , oppure il mestiere di tolto: barcaiuolo aggiunto: barcaiolo o battellante di porti, spiagge, laghi o lagune, sotto qualsiasi denominazione.

Sono pero' esclusi dalla leva marittima i gondolieri di Venezia addetti tolto: al servizio aggiunto: ai servizi dei privati od tolto: ai aggiunto: a traghetti interni della citta', quandoaggiunto: , per altri motiviaggiunto: , non debbano esservi soggettitolto: ;aggiunto: . Coloro che per lo spazio di sei mesiaggiunto: , abbiano esercitato il mestiere di maestro d'ascia tolto: o di calafato di galleggianti inaggiunto: , o calafato, o carpentiere di galleggianti di mare, laghi o lagune, oppure che a quattro mesi di esercizio in quelle arti aggiungano un mese di navigazionetolto: ;aggiunto: . Gli operai addetti alle costruzioni tolto: navali, od aggiunto: di navi, agli armamenti navali guerreschi ovvero a costruzioni o riparazioni di macchine tolto: e caldaie di piroscafiaggiunto: , caldaie o macchinari ausiliari di navi, o a costruzioni elettromeccaniche od aereonautiche navali, i quali soddisfacciano alle condizioni di esercizio stabilite nel precedente n. tolto: 2; aggiunto: 3. I fuochisti ed altri individui impiegati, sotto qualsiasi titolo, per lo spazio di sei mesi, in servizio tolto: delle macchine a vapore, aggiunto: di apparecchi generatori o motori dei galleggianti in mare, sui laghi o sulle lagunetolto: ;aggiunto: . I radiotelegrafisti navali. Coloro che al tolto: 31 dicembre dell'anno nel quale compiono il 19° di eta' abbiano ottenuto dagli istituti o dalle scuole di nautica aggiunto: momento della chiamata alla leva di terra della propria classe abbiano ottenuto dalla scuola navale superiore la laurea di ingegnere navale o dagli Istituti nautici la licenza di capitano marittimo, costruttore navale o macchinistatolto: ; aggiunto: navale, come pure quelli che nel tempo tolto: sopra indicato, da un anno almeno, si trovino inscritti fra gli alunni di detti istituti e scuole, ovvero attendano agli studi nautici di costruzione navale o di macchine marine a vapore presso professori privati debitamente riconosciuti autorizzati aggiunto: sopraindicato si trovino regolarmente inscritti al 2° anno della detta scuola navale superiore o Istituti nautici.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto Luogotenenziale 21 marzo 1918, n. 427

    Il Decreto Luogotenenziale 21 marzo 1918, n. 427 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica avra' decorrenza dalla data della pubblicazione del relativo decreto.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-12-16;5860~art3 · fonte del testo

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