Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 ottobre 1924 al 1 dicembre 1924. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102.
Abrogato dal 1 ottobre 1924
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Provvedimento abrogato dal regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102.
Abrogato dal 1 ottobre 1924
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5 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 24 agosto 1922 al 1 ottobre 1924. 278 parole tolte, 14 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: (Art. 1 della legge 7 luglio 1937, n. 481- Art. 9, ultimo comma, della legge 19 luglio 1909, n. 496).aggiunto: Testo unico-art. 34
tolto: I professori ordinari e straordinari delle Regie Universita' e dei Regi Istituti superiori di grado universitario possono, con il loro consenso, essere trasferiti ad una cattedra della stessa materia di altra Universita' o di altro Istituto.
tolto: I professori ordinari possono altresi' essere trasferiti, con il loro consenso, anche nella stessa Universita' od Istituto, ad una altra cattedra, ma in questo caso:
tolto: a) deve trattarsi di cattedre appartenenti ad un gruppo di scienze tra loro intimamente connesse, a seconda di quanto verra' stabilito dai regolamenti speciali delle Facolta' o scuole, oppure:
tolto: b) il professore, di cui si propone il trasferimento, deve avere effettivamente, in qualita' di professore ordinario o straordinario, occupata la cattedra a cui occorre di provvedere o essere riuscito nella terna in un concorso bandito per essa.
tolto: Sia nel caso del 1° come del 2° comma pel trasferimento occorre la proposta della Facolta' interessata e il parere del Consiglio superiore di pubblica istruzione.
tolto: Potranno essere trasferiti alle Universita' e agli Istituti superiori dipendenti dal Ministero della istruzione pubblica anche i professori ordinari e straordinari degli Istituti di istruzione superiore di grado universitario, che dipendano da altri Ministeri purche':
tolto: a) questi professori abbiano gia' effettivamente occupato nelle Universita' in qualita' di ordinari o straordinari una cattedra della stessa materia di quella cui intendano di essere trasferiti, ovvero siano stati compresi nella terna di un concorso per ordinario o straordinario della stessa materia in una Universita';
tolto: b) e gli ordinamenti degli Istituti superiori cui appartengono consentono il trasferimento di un professore ordinario o straordinario di Universita' agli Istituti medesimi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 30 SETTEMBRE 1923, N. 2102
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art34 · fonte del testo
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