Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 agosto 1922 al 1 ottobre 1924. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 1 della legge 7 luglio 1937, n. 481 - Art. 9, ultimo comma, della legge 19 luglio 1909, n. 496).

[2]((I professori ordinari e straordinari delle Regie Universita' e dei Regi Istituti superiori di grado universitario possono, con il loro consenso, essere trasferiti ad una cattedra della stessa materia di altra Universita' o di altro Istituto.

[3]I professori ordinari possono altresi' essere trasferiti, con il loro consenso, anche nella stessa Universita' od Istituto, ad una altra cattedra, ma in questo caso:

  • a)deve trattarsi di cattedre appartenenti ad un gruppo di scienze tra loro intimamente connesse, a seconda di quanto verra' stabilito dai regolamenti speciali delle Facolta' o scuole, oppure:
  • b)il professore, di cui si propone il trasferimento, deve avere effettivamente, in qualita' di professore ordinario o straordinario, occupata la cattedra a cui occorre di provvedere o essere riuscito nella terna in un concorso bandito per essa.

[4]Sia nel caso del 1° come del 2° comma pel trasferimento occorre la proposta della Facolta' interessata e il parere del Consiglio superiore di pubblica istruzione.

[5]Potranno essere trasferiti alle Universita' e agli Istituti superiori dipendenti dal Ministero della istruzione pubblica anche i professori ordinari e straordinari degli Istituti di istruzione superiore di grado universitario, che dipendano da altri Ministeri purche':

  • a)questi professori abbiano gia' effettivamente occupato nelle Universita' in qualita' di ordinari o straordinari una cattedra della stessa materia di quella cui intendano di essere trasferiti, ovvero siano stati compresi nella terna di un concorso per ordinario o straordinario della stessa materia in una Universita';
  • b)e gli ordinamenti degli Istituti superiori cui appartengono consentono il trasferimento di un professore ordinario o straordinario di Universita' agli Istituti medesimi)).

Testo in vigore dal 24 agosto 1922 al 1 ottobre 1924

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 agosto 1922

Confronto con la versione in vigore dal 2 dicembre 1910 al 24 agosto 1922. 71 parole tolte, 153 parole aggiunte in 8 capoversi.

I professori ordinari e straordinari delle tolto: RR. Universita' e degli aggiunto: Regie Universita' e dei Regi Istituti superiori di grado universitariotolto: , nominati o confermati secondo le norme previste dagli articoli 19, 20, 21, 22 e 23 del presente testo unico, possono, col aggiunto: possono, con il loro consenso, essere trasferiti ad una cattedra della stessa materia di altra Universita' o aggiunto: di altro Istituto.

I professori ordinaritolto: , nominati secondo le norme predette la cui cattedra non sia di carattere complementare, possono altresi' essere trasferiti, tolto: col aggiunto: con il loro consenso, anche nella stessa Universita' tolto: o aggiunto: od Istituto, ad tolto: un'altra aggiunto: una altra cattedra, ma in questo caso:

a) deve trattarsi di cattedre appartenenti ad un gruppo di scienze tolto: sostanzialmente tra loro connesse aggiunto: tra loro intimamente connesse, a seconda di quanto verra' stabilito tolto: nei aggiunto: dai regolamenti speciali delle Facolta' o scuole tolto: oppure;aggiunto: , oppure:

b) il professore, di cui si propone il trasferimento, deve avere effettivamente, in qualita' di professore ordinario o straordinario, occupata la cattedratolto: , a cui occorre di provvederetolto: , o essere riescito primo aggiunto: o essere riuscito nella terna in un concorso bandito per essa.

tolto: A' sensi delle presenti disposizioni possano essere trasferitiaggiunto: Sia nel caso del 1° come del 2° comma pel trasferimento occorre la proposta della Facolta' interessata e il parere del Consiglio superiore di pubblica istruzione.

aggiunto: Potranno essere trasferiti alle Universita' e agli Istituti superiori dipendenti dal Ministero della istruzione pubblica anche i professori tolto: nominati per concorso prima dell'applicazione della legge 12 giugno 1904, n. 253 aggiunto: ordinari e straordinari degli Istituti di istruzione superiore di grado universitario, che dipendano da altri Ministeri purche':

aggiunto: a) questi professori abbiano gia' effettivamente occupato nelle Universita' in qualita' di ordinari o straordinari una cattedra della stessa materia di quella cui intendano di essere trasferiti, ovvero siano stati compresi nella terna di un concorso per ordinario o straordinario della stessa materia in una Universita';

aggiunto: b) e gli ordinamenti degli Istituti superiori cui appartengono consentono il trasferimento di un professore ordinario o straordinario di Universita' agli Istituti medesimi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art34 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari