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[1](Art. 1 della legge 7 luglio 1937, n. 481 - Art. 9, ultimo comma, della legge 19 luglio 1909, n. 496).

[2]I professori ordinari e straordinari delle RR. Universita' e degli Istituti superiori di grado universitario, nominati o confermati secondo le norme previste dagli articoli 19, 20, 21, 22 e 23 del presente testo unico, possono, col loro consenso, essere trasferiti ad una cattedra della stessa materia di altra Universita' o Istituto.

[3]I professori ordinari, nominati secondo le norme predette la cui cattedra non sia di carattere complementare, possono altresi' essere trasferiti, col loro consenso, anche nella stessa Universita' o Istituto, ad un'altra cattedra, ma in questo caso:

  • a)deve trattarsi di cattedre appartenenti ad un gruppo di scienze sostanzialmente tra loro connesse a seconda di quanto verra' stabilito nei regolamenti speciali delle Facolta' o scuole oppure;
  • b)il professore, di cui si propone il trasferimento, deve avere effettivamente, in qualita' di professore ordinario o straordinario, occupata la cattedra, a cui occorre di provvedere, o essere riescito primo in un concorso bandito per essa.

[4]A' sensi delle presenti disposizioni possano essere trasferiti anche i professori nominati per concorso prima dell'applicazione della legge 12 giugno 1904, n. 253.

Testo in vigore dal 2 dicembre 1910 al 24 agosto 1922

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art34 · fonte del testo

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