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[1](Art. 13 T. U. 22 luglio 1920, n. 1154).
[2]Costituito il Consorzio e trascritto a termini e per gli effetti delle disposizioni contenute nel titolo XXII del libro 3° del Codice civile, tutti i diritti e tutti gli obblighi dipendenti dal medesimo passano di pieno diritto, e indipendentemente da qualsiasi convenzione, dai primi proprietari dei terreni consorziati nei proprietari successivi. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 20 maggio 1926, n. 1154
1Il Regio Decreto 20 maggio 1926, n. 1154 ha disposto (con l'art. 21, commi 1 e 2) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nel territorio dell'Alto Commissariato per la provincia di Napoli e dei Provveditorati alle opere pubbliche. Nel detto territorio cessano di aver vigore le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19 primo comma, 20, 21, 22, 23, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".
Testo in vigore dal 28 luglio 1926 al 4 dicembre 1926
