Provvedimento abrogato dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.
Abrogato dal 19 aprile 1933
Provvedimento abrogato dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.
Abrogato dal 19 aprile 1933
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2 versioni dal 1923
Confronto con la versione in vigore dal 29 gennaio 1923 al 19 aprile 1933. 252 parole tolte, 14 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: (Art. 1, legge 5 gennaio 1922, n. 54).aggiunto: Testo unico-art. 1
tolto: Il Ministro di agricoltura e' autorizzato a prendere i seguenti provvedimenti, entro i limiti dei fondi che saranno stanziati in bilancio, allo scopo di promuovere l'aumento della produzione agraria mediante opere d'irrigazione.
tolto: a) a far compiere e a sussidiare gli studi e la redazione dei progetti riguardanti opere d'irrigazione e la migliore utilizzazione di acque superficiali e sotterranee a scopo agrario, specialmente nell'interesse delle Provincie meridionali, su proposta e parere del Comitato tecnico della Commissione Reale per le irrigazioni;
tolto: b) a sussidiare le ricerche di acque sotterranee, le trivellazioni, la costruzione di pozzi, gli impianti di aeromotori e gli impianti elettrici connessi a progetti di distribuzione di acqua per rendere irrigui terreni asciutti, su domanda di privati, di Provincie, Comuni, Consorzi e Associazioni di agricoltori, e Consorzi fra Enti locali e fra Societa' commerciali o private, sentito il Comitato tecnico della Commissione Reale per le irrigazioni;
tolto: c) a sussidiare campi sperimentali di irrigazione e subirrigazione;
tolto: d) a promuovere e premiare iniziative private per la maggiore estensione delle opere d'irrigazione, in applicazione della presente legge;
tolto: e) a vigilare sul buon funzionamento delle opere di irrigazione e a proporre, su parere della Commissione Reale per le irrigazioni, all'autorita' competente i provvedimenti di dichiarazione di decadenza dei concessionari quando venga meno la manutenzione delle opere e la utilizzazione a scopo irriguo di canali e serbatoi con danno dell'agricoltura e dell'igiene.
tolto: In ogni caso e' riservata la competenza del Ministero dei lavori pubblici e dei suoi organi tecnici.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 13 FEBBRAIO 1933, N. 215
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1922-10-02;1747~art1 · fonte del testo
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