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[1](Art. 13 T. U. 22 luglio 1920, n. 1154).
[2]Costituito il Consorzio e trascritto a termini e per gli effetti delle disposizioni contenute nel titolo XXII del libro 3° del Codice civile, tutti i diritti e tutti gli obblighi dipendenti dal medesimo passano di pieno diritto, e indipendentemente da qualsiasi convenzione, dai primi proprietari dei terreni consorziati nei proprietari successivi.
Testo in vigore dal 29 gennaio 1923 al 28 luglio 1926
