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[1]Sono considerate in contrabbando le merci estere comunque sottratte al pagamento dei diritti di confine o delle quali comunque si tenti la sottrazione a tale pagamento.

[2]La sottrazione al pagamento dei diritti e' sempre considerata come avvenuta o tentata per le merci:

  • a)scaricate, di notte, nei porti o sulle spiaggie; introdotte per terra, di notte o per vie non permesse, deviate dal cammino o scaricate innanzi di giungere alla prima dogana;
  • b)((trovate nelle acque del lago di Lugano innanzi alle sponde costituenti la linea doganale in navi, barche o in qualunque altro galleggiante che bordeggia o e' in comunicazione con la terra dove non sono dogane;
  • c)trovate in navi, barche o in qualunque altro galleggiante che rasenta il lido del mare, getta l'ancora o approda dove non sono dogane; in navi, barche o in qualunque altro galleggiante da cui si tenti o si faccia scarico o trasbordo di merci in luoghi non permessi, o su navi, barche o su qualunque altro galleggiante non superiore a 100 tonnellate, diretto ad un porto nazionale, mancante del manifesto;
  • d)rinvenute sulle persone, nei bagagli, nelle navi, barche o in qualunque altro galleggiante, nelle vetture, nascoste nei colli o nelle suppellettili od in mezzo ad altri generi, in modo da far presumere il proposito di sottrarle alla visita doganale));
  • e)introdotte nel lago Maggiore o nei bacini di Porlezza e di Porto Ceresio del lago di Lugano, senza essere state presentate ad una delle dogane nazionali;
  • f)levate dalla dogana prima che sia data la bolletta;
  • g)depositate nei territori neutri verso Nizza e Susa, o negli spazi intermedi fra la frontiera e la prima dogana, o negli altri territori dichiarati fuori della linea doganale;
  • h)riesportate per la via di mare - salva la eccezione degli articoli 41 e 46 - o spedite in cabotaggio senza la bolletta di cauzione sopra bastimenti di portata non superiore a 30 tonnellate;
  • i)presentate alla dogana in cambio di merci nazionali spedite in circolazione o cabotaggio;
  • l)destinate all'estero o ad altro porto dello Stato, che non si trovano sul bastimento al tempo della partenza.

Testo in vigore dal 14 dicembre 1928 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 dicembre 1928

Confronto con la versione in vigore dal 14 ottobre 1923 al 14 dicembre 1928. 27 parole tolte, 56 parole aggiunte in 3 capoversi.

b) trovate nelle acque del lago di Lugano innanzi alle sponde costituenti la linea doganaletolto: , in barche che bordeggiano o sono aggiunto: in navi, barche o in qualunque altro galleggiante che bordeggia o e' in comunicazione con la terra dove non sono dogane;

c) trovate in tolto: bastimenti che rasentano aggiunto: navi, barche o in qualunque altro galleggiante che rasenta il lido del mare, tolto: gettano l'ancora o approdano aggiunto: getta l'ancora o approda dove non sono doganetolto: , o in bastimenti dai qualiaggiunto: ; in navi, barche o in qualunque altro galleggiante da cui si tenti o si faccia scarico o trasbordotolto: ; di merci in luoghi non permessi, o su tolto: barche non superiori a cento tonnellate, dirette aggiunto: navi, barche o su qualunque altro galleggiante non superiore a 100 tonnellate, diretto ad un porto nazionale, tolto: mancanti aggiunto: mancante del manifesto;

d) rinvenute sulle persone, nei bagagli, nelle tolto: barche aggiunto: navi, barche o in qualunque altro galleggiante, nelle vetture, nascoste nei colli o nelle suppellettili od in mezzo ad altri generi, in modo da far presumere il proposito di sottrarle alla visita doganale;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art94 · fonte del testo

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