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[1]((Sono considerate in contrabbando le merci estere comunque sottratte al pagamento dei diritti di confine o delle quali comunque si tenti la sottrazione a tale pagamento.

[2]La sottrazione al pagamento dei diritti e' sempre considerata come avvenuta o tentata per le merci:

  • a)scaricate, di notte, nei porti o sulle spiaggie; introdotte per terra, di notte o per vie non permesse, deviate dal cammino o scaricate innanzi di giungere alla prima dogana;
  • b)trovate nelle acque del lago di Lugano innanzi alle sponde costituenti la linea doganale, in barche che bordeggiano o sono in comunicazione con la terra dove non sono dogane;
  • c)trovate in bastimenti che rasentano il lido del mare, gettano l'ancora o approdano dove non sono dogane, o in bastimenti dai quali si tenti o si faccia scarico o trasbordo; di merci in luoghi non permessi, o su barche non superiori a cento tonnellate, dirette ad un porto nazionale, mancanti del manifesto;
  • d)rinvenute sulle persone, nei bagagli, nelle barche, nelle vetture, nascoste nei colli o nelle suppellettili od in mezzo ad altri generi, in modo da far presumere il proposito di sottrarle alla visita doganale;
  • e)introdotte nel lago Maggiore o nei bacini di Porlezza e di Porto Ceresio del lago di Lugano, senza essere state presentate ad una delle dogane nazionali;
  • f)levate dalla dogana prima che sia data la bolletta;
  • g)depositate nei territori neutri verso Nizza e Susa, o negli spazi intermedi fra la frontiera e la prima dogana, o negli altri territori dichiarati fuori della linea doganale;
  • h)riesportate per la via di mare - salva la eccezione degli articoli 41 e 46 - o spedite in cabotaggio senza la bolletta di cauzione sopra bastimenti di portata non superiore a 30 tonnellate;
  • i)presentate alla dogana in cambio di merci nazionali spedite in circolazione o cabotaggio;
  • l)destinate all'estero o ad altro porto dello Stato, che non si trovano sul bastimento al tempo della partenza)).

Testo in vigore dal 14 ottobre 1923 al 14 dicembre 1928

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 ottobre 1923

Confronto con la versione in vigore dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923. 46 parole tolte, 101 parole aggiunte in 12 capoversi.

Sono considerate in contrabbando le merci estere aggiunto: comunque sottratte al pagamento dei diritti di confine o delle quali comunque si tenti la sottrazione a tale pagamento.

aggiunto: La sottrazione al pagamento dei diritti e' sempre considerata come avvenuta o tentata per le merci:

a) scaricateaggiunto: , di notte, nei porti o sulle spiaggietolto: , o importate per terra di notte, importateaggiunto: ; introdotte per terra, di notte o per vie non permesse, deviate dal cammino o scaricate innanzi di giungere alla prima dogana;

b) trovatetolto: , in laghi o fiumi promiscui, in aggiunto: nelle acque del lago di Lugano innanzi alle sponde costituenti la linea doganale, in barche che bordeggiano o sono in comunicazione tolto: colla terra, o aggiunto: con la terra dove non sono dogane;

aggiunto: c) trovate in bastimenti che rasentano il lido aggiunto: del mare, gettano l'ancora o approdano tolto: la' dove non si trovano aggiunto: dove non sono dogane, o in bastimenti dai quali si tenti o si faccia scarico o trasbordoaggiunto: ; di merci in luoghi non permessi, otolto: , su barche non superiori a cento tonnellateaggiunto: , dirette ad un porto nazionale, mancanti tolto: di aggiunto: del manifesto;

tolto: caggiunto: d) rinvenute sulle persone, nei bagagli, nelle barche, nelle vetture, nascoste nei colli o nelle suppellettilitolto: , od in mezzo ad altri generiaggiunto: , in modo da far presumere il proposito di sottrarle alla visita doganale;

tolto: daggiunto: e) introdotte nel lago Maggiore o tolto: nel lago di Garda aggiunto: nei bacini di Porlezza e di Porto Ceresio del lago di Lugano, senza essere state presentate ad una delle dogane nazionali;

tolto: eaggiunto: f) levate dalla dogana prima che sia data la bolletta;

Mostra gli altri 4 capoversi cambiati

tolto: faggiunto: g) depositate nei territori neutri verso Nizza e Susa, o negli spazi intermedi tolto: tra aggiunto: fra la frontiera e la prima dogana, o negli altri territori tolto: che, giusta la facolta' data coll'art. 1, venissero con reali decreti dichiarati fuori della linea doganale;

tolto: gaggiunto: h) riesportate per la via di mare aggiunto: - salva la eccezione degli articoli 41 e 46 - o spedite in cabotaggio senza la bolletta di cauzione sopra bastimenti di portata non superiore a tolto: trenta aggiunto: 30 tonnellate;

tolto: haggiunto: i) presentate alla dogana in cambio di merci nazionali spedite in circolazione o cabotaggio;

tolto: iaggiunto: l) destinate all'estero o ad altro porto dello Statoaggiunto: , che non si trovano sul bastimento al tempo della partenza.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art94 · fonte del testo

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