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Sono considerate in contrabbando le merci estere:

  • a)scaricate nei porti o sulle spiaggie, o importate per terra di notte, importate per vie non permesse, deviate dal cammino o scaricate innanzi di giungere alla prima dogana;
  • b)trovate, in laghi o fiumi promiscui, in barche che bordeggiano o sono in comunicazione colla terra, o in bastimenti che rasentano il lido, gettano l'ancora o approdano la' dove non si trovano dogane, o in bastimenti dai quali si tenti o si faccia scarico o trasbordo di merci in luoghi non permessi, o, su barche non superiori a cento tonnellate dirette ad un porto nazionale, mancanti di manifesto;
  • c)rinvenute sulle persone, nei bagagli, nelle barche, nelle vetture, nascoste nei colli o nelle suppellettili, od in mezzo ad altri generi in modo da far presumere il proposito di sottrarle alla visita doganale;
  • d)introdotte nel lago Maggiore o nel lago di Garda senza essere state presentate ad una delle dogane nazionali;
  • e)levate dalla dogana prima che sia data la bolletta;
  • f)depositate nei territori neutri verso Nizza e Susa, o negli spazi intermedi tra la frontiera e la prima dogana, o negli altri territori che, giusta la facolta' data coll'art. 1, venissero con reali decreti dichiarati fuori della linea doganale;
  • g)riesportate per la via di mare o spedite in cabotaggio senza la bolletta di cauzione sopra bastimenti di portata non superiore a trenta tonnellate;
  • h)presentate alla dogana in cambio di merci nazionali spedite in circolazione o cabotaggio;
  • i)destinate all'estero o ad altro porto dello Stato che non si trovano sul bastimento al tempo della partenza.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art94 · fonte del testo

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