Art. 13 — Garanzia dei diritti, delle pene pecuniarie e delle spese

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 ottobre 1923 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]((Le merci, quando non siano soggette a confisca, guarantiscono l'Amministrazione del pagamento dei diritti, delle pene pecuniarie e delle spese di ogni specie, che deve riscuotere la dogana a preferenza di ogni altro creditore.

[2]I mezzi di trasporto, quando non siano soggetti a confisca, guarantiscono, a preferenza di ogni altro creditore, il pagamento delle pene pecuniarie e delle spese dovute da proprietari stessi, in qualita' di contravventori o di responsabili a termini di legge)).

Testo in vigore dal 14 ottobre 1923 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 ottobre 1923

Confronto con la versione in vigore dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923. 17 parole tolte, 11 parole aggiunte in 2 capoversi.

Le merci tolto: immesse in dogana per qualunque destinazione, quando non siano soggette a confisca, tolto: guarentiscono aggiunto: guarantiscono l'Amministrazione del pagamento dei diritti, delle tolto: multe aggiunto: pene pecuniarie e delle spese tolto: d'ogni aggiunto: di ogni specie, che deve riscuotere la dogana a preferenza di ogni altro creditore.

I mezzi di trasporto, quando non siano soggetti a confisca, tolto: guarentiscono aggiunto: guarantiscono, a preferenza di ogni altro creditore, il pagamento delle tolto: multe aggiunto: pene pecuniarie e delle spese tolto: di giustizia dovute dai proprietari degli aggiunto: dovute da proprietari stessi, in qualita' di contravventori o di responsabili a termini di legge.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art13 · fonte del testo

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