Art. 13 — Garanzia dei diritti, delle pene pecuniarie e delle spese

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923. Leggi il testo vigente →

[1]Le merci immesse in dogana per qualunque destinazione, quando non siano soggette a confisca, guarentiscono l'Amministrazione del pagamento dei diritti, delle multe e delle spese d'ogni specie, che deve riscuotere la dogana a preferenza di ogni altro creditore.

[2]I mezzi di trasporto, quando non siano soggetti a confisca, guarentiscono, a preferenza di ogni altro creditore, il pagamento delle multe e delle spese di giustizia dovute dai proprietari degli stessi, in qualita' di contravventori o di responsabili a termini di legge.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art13 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari