Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 ottobre 1923 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Il contrabbando sara' punito col ((detenzione)) da tre a cinque anni:

[2]1° quando avvenga a mano armata od in unione di tre o piu' persone quantunque non armate. Per armi si intendono quelle indicate nell'articolo 155 del codice penale;

[3]2° quando vi sia stato involamento di bolli dei pubblici uffici, o contraffazione di bolli, od altra falsificazione tendente a nascondere la provenienza della merce o del genere che si voglia fare entrare, o che sia entrato in contrabbando;

[4]3° quando siasi operato il contrabbando col mezzo di corruzione d'impiegati dello Stato.

Testo in vigore dal 14 ottobre 1923 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 ottobre 1923

Confronto con la versione in vigore dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

Il contrabbando sara' punito col tolto: carcere aggiunto: detenzione da tre a cinque anni:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art100 · fonte del testo

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